Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
 
               Esenzione dall'IMU dei terreni montani 
                       e parzialmente montani 
 
  1. A decorrere dall'anno 2015, l'esenzione dall'Imposta  municipale
propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica: 
  a) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, ubicati nei
comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco  dei  comuni
italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT); 
  (( a-bis) ai terreni agricoli,  nonche'  a  quelli  non  coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448; )) 
  b) ai terreni agricoli, nonche' a quelli non coltivati, posseduti e
condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29  marzo
2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, ubicati  nei  comuni
classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco ISTAT. 
  (( 1-bis. A decorrere dall'anno 2015,  dall'imposta  dovuta  per  i
terreni ubicati nei  comuni  di  cui  all'allegato  0A,  posseduti  e
condotti  dai  coltivatori  diretti  e  dagli  imprenditori  agricoli
professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del
2004,  iscritti  nella  previdenza  agricola,  determinata  ai  sensi
dell'articolo 13, comma 8-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,  n.
214, si detraggono, fino concorrenza del  suo  ammontare,  euro  200.
Nell'ipotesi   in   cui   nell'allegato   0A,    in    corrispondenza
dell'indicazione del comune, sia riportata l'annotazione parzialmente
delimitato (PD), la detrazione spetta  unicamente  per  le  zone  del
territorio  comunale  individuate  ai  sensi  della   circolare   del
Ministero delle finanze n. 9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel
supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale  n.  141  del  18
giugno 1993. )) 
  2. (( L'esenzione di cui al comma 1, lettera b), e la detrazione di
cui al comma 1-bis si applicano ai terreni posseduti e  condotti  dai
coltivatori diretti e dagli imprenditori  agricoli  professionali  di
cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del  2004,  iscritti
nella previdenza agricola, anche )) nel  caso  di  concessione  degli
stessi  in  comodato  o  in  affitto  a  coltivatori  diretti   e   a
imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo n. 99 del 2004, iscritti nella previdenza agricola. 
  3. I criteri di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche  all'anno  di
imposta 2014. 
  4. Per l'anno 2014, non e', comunque, dovuta l'IMU  per  i  terreni
esenti in virtu' del  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle  politiche   agricole
alimentari  e  forestali  e  dell'interno,  del  28  novembre   2014,
pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2014 e che,
invece,  risultano  imponibili  per  effetto  dell'applicazione   dei
criteri di cui ai commi precedenti. Per  il  medesimo  anno  2014  ((
nonche' per gli anni successivi )), resta  ferma  l'esenzione  per  i
terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale  a  proprieta'
collettiva indivisibile e inusucapibile  che,  in  base  al  predetto
decreto, non ricadano in  zone  montane  o  di  collina.  ((  Per  il
medesimo anno 2014, i terreni agricoli, nonche' quelli non coltivati,
ubicati nei comuni delle isole minori di  cui  all'allegato  A  della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono esenti dal  pagamento  dell'IMU.
)) Con  decreto  del  Ministero  dell'interno,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le  modalita'
per la compensazione del minor gettito in favore dei comuni nei quali
ricadono i terreni di cui al precedente periodo del presente comma. A
tal fine, (( per l'anno 2014,  ))  e'  autorizzato  l'utilizzo  dello
stanziamento previsto per la compensazione di cui all'ultimo  periodo
del comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge 2 marzo  2012,  n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 
  5. I contribuenti versano  l'imposta  complessivamente  dovuta  per
l'anno  2014,  determinata  secondo  i  criteri  di  cui   ai   commi
precedenti, entro il 10 febbraio 2015. (( Non sono applicati sanzioni
ed  interessi  nel  caso   di   ritardato   versamento   dell'imposta
complessivamente dovuta  per  l'anno  2014,  qualora  lo  stesso  sia
effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. )) 
  (( 5-bis. I contribuenti che hanno effettuato  versamenti  dell'IMU
relativamente ai terreni che risultavano  imponibili  sulla  base  di
quanto disposto dall'articolo  22,  comma  2,  del  decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89, e dal citato decreto del Ministro dell'economia e
delle  finanze  del  28  novembre  2014,  e  che  per  effetto  delle
disposizioni di cui al presente articolo sono esenti,  hanno  diritto
al  rimborso  da  parte  del  comune  di  quanto   versato   o   alla
compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facolta'
con proprio regolamento. )) 
  6. E' abrogato il comma 5-bis, dell'articolo 4 del decreto-legge n.
16 del 2012. 
  7. A  decorrere  dall'anno  2015,  le  variazioni  compensative  di
risorse conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai
commi 1 e 2, sono operate, nelle misure riportate nell'allegato A  al
presente  provvedimento,  per  i  comuni  delle  Regioni  a   statuto
ordinario e delle Regioni Siciliana e Sardegna, nell'ambito del fondo
di solidarieta' comunale e con la procedura prevista dai commi 128  e
129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,  e,  per  i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,  in  sede
di attuazione del comma  17  dell'articolo  13  del  decreto-legge  6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22
dicembre 2011, n. 214. 
  8. Per l'anno 2014,  le  variazioni  compensative  di  risorse  nei
confronti dei comuni conseguenti dall'attuazione  delle  disposizioni
di cui  ai  commi  3  e  4,  sono  confermate  nella  misura  di  cui
all'allegato B al presente provvedimento. 9.  I  rimborsi  ai  comuni
sono indicati nell'allegato C al presente provvedimento e tali comuni
sono autorizzati, sulla base del medesimo allegato, a rettificare gli
accertamenti, a titolo di fondo di solidarieta' comunale e di gettito
IMU, del bilancio 2014. 
  (( 9-bis. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni  a  statuto
ordinario, della  Regione  siciliana  e  della  regione  Sardegna  il
ristoro del minor gettito dell'IMU, derivante  dall'applicazione  del
comma 1-bis, e' attribuito ai medesimi comuni un  contributo  pari  a
15,35 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Tale contributo  e'
ripartito  tra  i  comuni  interessati,  con  decreto  del  Ministero
dell'interno, di concerto con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, secondo  una  metodologia  adottata  sentita  la  Conferenza
Stato-citta'  e  autonomie  locali.  Per  i  comuni   delle   regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta, a  cui  la  legge  attribuisce
competenza in materia di finanza locale, la compensazione  del  minor
gettito dell'IMU,  derivante  dall'applicazione  del  predetto  comma
1-bis, avviene attraverso un minor accantonamento  per  l'importo  di
0,15 milioni di euro a valere sulle  quote  di  compartecipazione  ai
tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato  articolo  13  del
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,  dalla
legge n. 214 del 2011, sulla base della stessa metodologia di cui  al
secondo periodo. 
  9-ter.  All'articolo  14,  comma  1,  terzo  periodo,  del  decreto
legislativo  14  marzo  2011,  n.  23,  come  da  ultimo   modificato
dall'articolo 1, comma 508, della legge 23  dicembre  2014,  n.  190,
sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  «,  e  all'imposta
immobiliare semplice  (IMIS)  della  provincia  autonoma  di  Trento,
istituita con legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14». 
  9-quater. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27  luglio
2000, n. 212, l'articolo 14, comma  1,  del  decreto  legislativo  14
marzo 2011, n. 23, come modificato dall'articolo 1, comma 508,  della
legge 23 dicembre 2014,  n.  190,  relativamente  alla  deducibilita'
dell'Imposta municipale immobiliare (IMI) della provincia autonoma di
Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.  3,  deve
intendersi nel senso che la deducibilita' nella  misura  del  20  per
cento ai fini della determinazione  del  reddito  di  impresa  e  del
reddito derivante dall'esercizio di arti e  professioni  si  applica,
anche per l'Imposta  municipale  immobiliare  (IMI)  della  provincia
autonoma di Bolzano, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014. 
  9-quinquies. Al fine di assicurare  la  piu'  precisa  ripartizione
delle variazioni compensative di risorse di cui agli allegati A, B  e
C al presente decreto, fermo restando l'ammontare  complessivo  delle
suddette variazioni, pari, complessivamente,  a  230.691.885,33  euro
per l'anno 2014 e a 268.652.847,44 euro dall'anno 2015, il  Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sulla  base  di  una   metodologia
condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani  (ANCI)  e
adottata sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  e  autonomie  locali,
provvede, entro il 30 settembre 2015, alla verifica del  gettito  per
l'anno  2014,  derivante  dalle  disposizioni  di  cui  al   presente
articolo, sulla base anche dell'andamento del gettito effettivo.  Con
decreto del Ministero dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze,  si  provvede  alle  modifiche  delle
variazioni compensative spettanti a ciascun comune  delle  regioni  a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione  Sardegna,
sulla base dell'esito delle verifiche di cui al  periodo  precedente.
Per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle  d'Aosta  si
provvede in sede di attuazione del  comma  17  dell'articolo  13  del
citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con  modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, sempre sulla base delle verifiche di cui
al primo periodo. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente del comma 1  dell'art.  7
          del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504  (Riordino
          della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art.  4
          della legge 23 ottobre 1992, n. 421): 
              «Art. 7 (Esenzioni). - 1. Sono esenti dall'imposta: 
              a) gli immobili posseduti dallo Stato,  dalle  regioni,
          dalla province, nonche' dai comuni, se  diversi  da  quelli
          indicati nell'ultimo periodo del comma 1 dell'art. 4, dalle
          comunita' montane,  dai  consorzi  fra  detti  enti,  dalle
          unita'  sanitarie  locali,  dalle   istituzioni   sanitarie
          pubbliche autonome  di  cui  all'art.  41  della  legge  23
          dicembre  1978,  n.  833,  dalle   camere   di   commercio,
          industria,   artigianato    ed    agricoltura,    destinati
          esclusivamente ai compiti istituzionali; 
              b) i fabbricati  classificati  o  classificabili  nelle
          categorie catastali da E/1 a E/9; 
              c) i fabbricati con destinazione ad  usi  culturali  di
          cui  all'art.  5-bis  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica  29  settembre  1973,  n.  601,   e   successive
          modificazioni; 
              d) i fabbricati destinati esclusivamente  all'esercizio
          del culto, purche' compatibile con  le  disposizioni  degli
          articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze; 
              e) i fabbricati di proprieta' della Santa Sede indicati
          negli articoli 13, 14, 15 e 16  del  Trattato  lateranense,
          sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con  legge
          27 maggio 1929, n. 810; 
              f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri  e  alle
          organizzazioni  internazionali  per  i  quali  e'  prevista
          l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei  fabbricati
          in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; 
              g)   i   fabbricati   che,   dichiarati   inagibili   o
          inabitabili,  sono  stati  recuperati  al  fine  di  essere
          destinati alle attivita' assistenziali di cui alla legge  5
          febbraio 1992, n. 104, limitatamente al periodo in cui sono
          adibiti  direttamente  allo  svolgimento  delle   attivita'
          predette; 
              h) i terreni agricoli ricadenti in aree  montane  o  di
          collina delimitate ai sensi dell'art.  15  della  legge  27
          dicembre 1977, n. 984; 
              i) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.
          73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte  sui
          redditi, di cui al decreto del Presidente della  Repubblica
          22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, fatta
          eccezione per gli immobili posseduti da  partiti  politici,
          che    restano    comunque     assoggettati     all'imposta
          indipendentemente dalla destinazione  d'uso  dell'immobile,
          destinati esclusivamente allo svolgimento con modalita' non
          commerciali  di  attivita'  assistenziali,   previdenziali,
          sanitarie, di ricerca scientifica,  didattiche,  ricettive,
          culturali, ricreative e sportive, nonche'  delle  attivita'
          di cui all'art. 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985,
          n. 222. 
              (Omissis).». 
              - L'allegato A della legge 28  dicembre  2001,  n.  448
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale  dello  Stato  -   legge   finanziaria   2002),
          individua le isole minori ai fini dell'adozione urgente  di
          misure    di    salvaguardia    ambientale    e    sviluppo
          socio-economico. 
              - Si riporta il testo vigente dell'art. 1  del  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99 (Disposizioni  in  materia
          di   soggetti   e   attivita',   integrita'   aziendale   e
          semplificazione  amministrativa  in  agricoltura,  a  norma
          dell'art. 1, comma 2, lettere d), f), g),  l),  ee),  della
          legge 7 marzo 2003, n. 38): 
              «Art. 1 (Imprenditore agricolo professionale). - 1.  Ai
          fini  dell'applicazione   della   normativa   statale,   e'
          Imprenditore agricolo professionale (IAP) colui  il  quale,
          in possesso di conoscenze  e  competenze  professionali  ai
          sensi dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del  17
          maggio 1999, del Consiglio, dedichi alle attivita' agricole
          di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente  o  in
          qualita' di socio di  societa',  almeno  il  cinquanta  per
          cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che  ricavi
          dalle attivita' medesime almeno il cinquanta per cento  del
          proprio reddito globale da  lavoro.  Le  pensioni  di  ogni
          genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennita' e  le
          somme percepite per l'espletamento  di  cariche  pubbliche,
          ovvero in associazioni ed altri enti operanti  nel  settore
          agricolo, sono escluse dal computo del reddito  globale  da
          lavoro. Nel caso delle societa' di persone  e  cooperative,
          ivi incluse le cooperative di  lavoro,  l'attivita'  svolta
          dai soci nella  societa',  in  presenza  dei  requisiti  di
          conoscenze  e  competenze  professionali,  tempo  lavoro  e
          reddito di cui al primo periodo, e' idonea a far  acquisire
          ai  medesimi  la   qualifica   di   imprenditore   agricolo
          professionale e al riconoscimento dei requisiti per i  soci
          lavoratori. Nel caso di societa' di  capitali,  l'attivita'
          svolta dagli amministratori nella societa', in presenza dei
          predetti   requisiti    di    conoscenze    e    competenze
          professionali, tempo lavoro e  reddito,  e'  idonea  a  far
          acquisire  ai  medesimi  amministratori  la  qualifica   di
          imprenditore agricolo professionale. Per l'imprenditore che
          operi nelle zone svantaggiate di cui all'art. 17 del citato
          regolamento (CE)  n.  1257/1999,  i  requisiti  di  cui  al
          presente comma sono ridotti al venticinque per cento. 
              2. Le regioni accertano ad ogni effetto il possesso dei
          requisiti di cui al comma 1. E'  fatta  salva  la  facolta'
          dell'Istituto nazionale di  previdenza  sociale  (INPS)  di
          svolgere, ai  fini  previdenziali,  le  verifiche  ritenute
          necessarie  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 7 dicembre 2001, n. 476. 
              3. Le societa' di persone, cooperative e  di  capitali,
          anche a scopo  consortile,  sono  considerate  imprenditori
          agricoli professionali qualora  lo  statuto  preveda  quale
          oggetto  sociale  l'esercizio  esclusivo  delle   attivita'
          agricole di cui all'art. 2135 del codice civile e siano  in
          possesso dei seguenti requisiti: 
              a) nel caso di societa' di persone  qualora  almeno  un
          socio sia  in  possesso  della  qualifica  di  imprenditore
          agricolo professionale. Per le societa' in  accomandita  la
          qualifica si riferisce ai soci accomandatari; 
              b); 
              c) nel caso di  societa'  di  capitali  o  cooperative,
          quando almeno un amministratore che sia anche socio per  le
          societa' cooperative sia in  possesso  della  qualifica  di
          imprenditore agricolo professionale. 
              3-bis.   La   qualifica   di   imprenditore    agricolo
          professionale    puo'    essere    apportata    da    parte
          dell'amministratore ad una sola societa'. 
              4.  All'imprenditore  agricolo  professionale   persona
          fisica,  se  iscritto  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale, sono altresi' riconosciute  le  agevolazioni
          tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie
          stabilite dalla normativa vigente a  favore  delle  persone
          fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto.
          La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni
          dalla data di applicazione delle agevolazioni  ricevute  in
          qualita' di imprenditore agricolo  professionale  determina
          la decadenza dalle agevolazioni medesime. 
              5. Le indennita' e le somme percepite  per  l'attivita'
          svolta in societa' agricole  di  persone,  cooperative,  di
          capitali, anche a scopo consortile, sono  considerate  come
          redditi da lavoro derivanti da attivita' agricole  ai  fini
          del  presente  articolo,  e  consentono  l'iscrizione   del
          soggetto  interessato  nella  gestione   previdenziale   ed
          assistenziale per l'agricoltura. 
              5-bis. L'imprenditore  agricolo  professionale  persona
          fisica,  anche  ove  socio  di  societa'   di   persone   o
          cooperative, ovvero amministratore di societa' di capitali,
          deve   iscriversi   nella   gestione    previdenziale    ed
          assistenziale per  l'agricoltura.  Ai  soci  lavoratori  di
          cooperative si applica l'art. 1, comma  3,  della  legge  3
          aprile 2001, n. 142. 
              5-ter.  Le   disposizioni   relative   all'imprenditore
          agricolo  professionale  si  applicano  anche  ai  soggetti
          persone fisiche o societa' che, pur  non  in  possesso  dei
          requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza
          di riconoscimento della qualifica alla  Regione  competente
          che rilascia  apposita  certificazione,  nonche'  si  siano
          iscritti    all'apposita    gestione    dell'INPS.    Entro
          ventiquattro mesi dalla data di presentazione  dell'istanza
          di riconoscimento, salvo diverso  termine  stabilito  dalle
          regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso
          dei requisiti di cui ai predetti  commi  1  e  3,  pena  la
          decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e
          l'Agenzia   delle   entrate   definiscono   modalita'    di
          comunicazione delle informazioni relative al  possesso  dei
          requisiti relativi alla qualifica di IAP. 
              5-quater.  Qualunque  riferimento  nella   legislazione
          vigente all'imprenditore agricolo a  titolo  principale  si
          intende riferito all'imprenditore  agricolo  professionale,
          come definito nel presente articolo. 
              5-quinquies. L'art. 12 della legge 9  maggio  1975,  n.
          153, e successive modificazioni, e' abrogato.». 
              - Il testo  vigente  dell'art.  1  del  citato  decreto
          legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' riportato  nelle  note
          al comma 1. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 8-bis dell'art.
          13 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  2014
          (Disposizioni urgenti  per  la  crescita,  l'equita'  e  il
          consolidamento dei conti pubblici): 
              «Art.  13  (Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria). - 1.-8. (Omissis). 
              8-bis. I  terreni  agricoli  posseduti  da  coltivatori
          diretti o da imprenditori  agricoli  professionali  di  cui
          all'art. 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99,  e
          successive   modificazioni,   iscritti   nella   previdenza
          agricola, purche'  dai  medesimi  condotti,  sono  soggetti
          all'imposta limitatamente alla parte  di  valore  eccedente
          euro 6.000 e con le seguenti riduzioni: 
              a) del 70 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente i predetti euro 6.000  e  fino  a  euro
          15.500; 
              b) del 50 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 15.500 e fino a euro 25.500; 
              c) del 25 per cento dell'imposta gravante  sulla  parte
          di valore eccedente euro 25.500 e fino a euro 32.000.». 
              (Omissis).». 
              - Il testo della circolare del Ministero delle  finanze
          n.  9  del  14  giugno  1993,  pubblicata  nel  supplemento
          ordinario n. 53 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  141  del  18
          giugno  1993,  reca:  «Imposta  comunale   sugli   immobili
          (I.C.I.). Decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  504  -
          Esenzione di cui all'art. 7, lettera h) - Terreni  agricoli
          ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai  sensi
          dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.». 
              - Il testo vigente dell'art. 1 del decreto  legislativo
          29 marzo 2004, n. 99, e' citato nelle note al comma 1. 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali  e  dell'interno,  del  28
          novembre 2014, pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  284
          del 6 dicembre 2014, reca:  «Esenzione  dall'IMU,  prevista
          per i terreni agricoli, ai  sensi  dell'art.  7,  comma  1,
          lettera h), del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
          504.». 
              - L'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e'
          citato nelle note al comma 1. 
              -  Il  testo  del   comma   5-bis   dell'art.   4   del
          decreto-legge  2  marzo  2012,  n.  16,   convertito,   con
          modificazioni,  dalla  legge  26   aprile   2012,   n.   44
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   semplificazioni
          tributarie,  di  efficientamento  e   potenziamento   delle
          procedure di accertamento), abrogato dalla presente  legge,
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 marzo 2012, n. 52. 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2 dell'art.  22
          del decreto-legge 24 aprile 2014, n.  66,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,  n.  89  (Misure
          urgenti per la competitivita' e la giustizia sociale): 
              «Art.  22  (Riduzione  delle  spese  fiscali).   -   1.
          (Omissis). 
              2. Il comma 5-bis dell'art. 4 del decreto-legge 2 marzo
          2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
          aprile 2012, n. 44, e' sostituito dal seguente: 
              «5-bis. Con decreto di  natura  non  regolamentare  del
          Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i
          Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e
          dell'interno,  sono  individuati  i  comuni  nei  quali,  a
          decorrere dall'anno di imposta 2014, si applica l'esenzione
          di cui alla lettera h) del comma 1 dell'art. 7 del  decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,   n.   504,   sulla   base
          dell'altitudine riportata nell'elenco dei  comuni  italiani
          predisposto dall'Istituto nazionale di statistica  (ISTAT),
          diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti
          e imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1 del
          decreto legislativo 29 marzo 2004, n.  99,  iscritti  nella
          previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni  a  immutabile
          destinazione agro-silvo-pastorale a  proprieta'  collettiva
          indivisibile e  inusucapibile  che,  in  base  al  predetto
          decreto, non ricadano in zone  montane  o  di  collina,  e'
          riconosciuta l'esenzione dall'IMU.  Dalle  disposizioni  di
          cui al presente comma  deve  derivare  un  maggior  gettito
          complessivo annuo non inferiore a 350  milioni  di  euro  a
          decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero  del  maggior
          gettito, come  risultante  per  ciascun  comune  a  seguito
          dell'adozione del decreto di cui al periodo precedente,  e'
          operato, per i comuni delle regioni a statuto  ordinario  e
          delle  regioni  Siciliana  e  Sardegna,  con  la  procedura
          prevista dai commi 128 e 129 dell'art.  1  della  legge  24
          dicembre 2012, n.  228,  e,  per  i  comuni  delle  regioni
          Friuli-Venezia Giulia e  Valle  d'Aosta  e  delle  province
          autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione  del
          comma 17 dell'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
          201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
          2011,  n.  214.  Con   apposito   decreto   del   Ministero
          dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia  e
          delle  finanze,  sono  stabilite  le   modalita'   per   la
          compensazione del minor gettito in favore  dei  comuni  nei
          quali   ricadono   terreni   a   immutabile    destinazione
          agro-silvo-pastorale a proprieta' collettiva indivisibile e
          inusucapibile non situati in zone montane o di collina,  ai
          quali e' riconosciuta l'esenzione dall'IMU. 
              (Omissis).». 
              -  Il  decreto  del  Ministro  dell'economia  e   delle
          finanze,  di  concerto  con  i  Ministri  delle   politiche
          agricole alimentari e  forestali  e  dell'interno,  del  28
          novembre 2014 e' citato nelle note al comma 4. 
              - Si riportano i testi vigenti  dei  commi  128  e  129
          dell'art.  1  della  legge  24  dicembre   2012,   n.   228
          (Disposizioni per la  formazione  del  bilancio  annuale  e
          pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013): 
              «128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a debito
          a qualsiasi titolo dovute dagli enti  locali  al  Ministero
          dell'interno  sono  recuperate  a   valere   su   qualunque
          assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. Resta
          ferma la procedura amministrativa prevista dal decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  n.  270  del  2001  per   la
          reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli casi  di
          recuperi relativi ad  assegnazioni  e  contributi  relativi
          alla mobilita' del personale, ai minori gettiti ICI per gli
          immobili di classe "D", nonche' per i maggiori gettiti  ICI
          di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche' commi da 40  a
          45 del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, il
          Ministero dell'interno, su  richiesta  dell'ente  locale  a
          firma del suo legale rappresentante, del Segretario  e  del
          responsabile finanziario,  che  attesta  la  necessita'  di
          rateizzare  l'importo  dovuto  per  non  compromettere   la
          stabilita'   degli   equilibri   di    bilancio,    procede
          all'istruttoria   ai   fini    della    concessione    alla
          rateizzazione  in  un  periodo  massimo  di   cinque   anni
          dall'esercizio successivo  a  quello  della  determinazione
          definitiva  dell'importo  da  recuperare,  con  gravame  di
          interessi al tasso  riconosciuto  sui  depositi  fruttiferi
          degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
          momento  dell'inizio  dell'operazione.  Tale  rateizzazione
          puo' essere concessa anche su somme  dovute  e  determinate
          nell'importo definitivo anteriormente al 2012. 
              129.  In  caso   di   incapienza   sulle   assegnazioni
          finanziarie di cui  al  comma  128,  sulla  base  dei  dati
          comunicati  dal  Ministero  dell'interno,  l'Agenzia  delle
          entrate, provvede a trattenere le  relative  somme,  per  i
          comuni interessati,  all'atto  del  pagamento  agli  stessi
          dell'imposta municipale propria  di  cui  all'art.  13  del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  22  dicembre  2011,  n.  214,
          riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
          postale e, per le province, all'atto del riversamento  alle
          medesime  dell'imposta  sulle   assicurazioni   contro   la
          responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione  dei
          veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art.  60
          del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446,  riscossa
          tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
          recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati  dalla
          stessa  Agenzia  ad  apposito  capitolo  dell'entrata   del
          bilancio   dello   Stato   ai   fini    della    successiva
          riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato   di
          previsione del Ministero  dell'interno.  Nel  caso  in  cui
          l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto  o
          in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
          l'ente e' tenuto a versare la  somma  residua  direttamente
          all'entrata del bilancio dello Stato,  dando  comunicazione
          dell'adempimento al Ministero dell'interno.». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 17 dell'art. 13
          del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201: 
              «Art.  13  (Anticipazione   sperimentale   dell'imposta
          municipale propria). - 1.-16. (Omissis). 
              17.  Il  fondo  sperimentale  di   riequilibrio,   come
          determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 14
          marzo 2011, n. 23, e il fondo perequativo, come determinato
          ai sensi dell'art. 13 del medesimo decreto  legislativo  n.
          23 del 2011, ed i trasferimenti erariali dovuti  ai  comuni
          della Regione siciliana e della regione Sardegna variano in
          ragione delle differenze del gettito stimato ad aliquota di
          base  derivanti  dalle  disposizioni  di  cui  al  presente
          articolo.  In  caso  di  incapienza  ciascun  comune  versa
          all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue.  Con
          le procedure previste dall'art. 27  della  legge  5  maggio
          2009, n. 42,  le  regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Valle
          d'Aosta, nonche'  le  province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, assicurano il recupero  al  bilancio  statale  del
          predetto maggior gettito stimato dei comuni  ricadenti  nel
          proprio territorio.  Fino  all'emanazione  delle  norme  di
          attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote
          di compartecipazione ai tributi erariali, e' accantonato un
          importo  pari  al  maggior  gettito  stimato  di   cui   al
          precedente periodo. L'importo complessivo  della  riduzione
          del recupero di cui al presente comma e'  pari  per  l'anno
          2012 a 1.627 milioni di euro, per  l'anno  2013  a  1.762,4
          milioni di euro e per l'anno 2014 a 2.162 milioni di euro. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo del  comma  1  dell'art.  14  del
          decreto  legislativo  14  marzo  2011,  n.   23,   recante:
          «Disposizioni   in   materia   di    federalismo    fiscale
          municipale», come modificato dalla presente legge: 
              «Art.  14   (Ambito   di   applicazione   del   decreto
          legislativo, regolazioni finanziarie e norme  transitorie).
          - 1. L'imposta municipale propria  relativa  agli  immobili
          strumentali e' deducibile ai fini della determinazione  del
          reddito di impresa e del reddito  derivante  dall'esercizio
          di arti e professioni nella misura del  20  per  cento.  La
          medesima  imposta  e'  indeducibile  ai  fini  dell'imposta
          regionale sulle attivita' produttive.  Le  disposizioni  di
          cui  al  presente  comma  si  applicano  anche  all'Imposta
          municipale immobiliare (IMI) della  provincia  autonoma  di
          Bolzano, istituita con legge provinciale 23 aprile 2014, n.
          3,  e  all'Imposta  immobiliare   semplice   (IMIS)   della
          provincia  autonoma  di   Trento,   istituita   con   legge
          provinciale 30 dicembre 2014, n. 14. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo vigente del comma 2  dell'art.  1
          della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia
          di statuto dei diritti del contribuente): 
              «Art. 1 (Principi generali). - 1. (Omissis). 
              2.  L'adozione  di  norme  interpretative  in   materia
          tributaria  puo'   essere   disposta   soltanto   in   casi
          eccezionali e con legge ordinaria, qualificando  come  tali
          le disposizioni di interpretazione autentica. 
              (Omissis).». 
              - La legge della provincia autonoma di Bolzano  del  23
          aprile  2014,  n.  3,   reca:   «Istituzione   dell'Imposta
          municipale immobiliare (IMI).».